Art. 1
Proroga della durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali
In vigore dal 20 ott 2021
Proroga della durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali
1. La durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, prevista all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94 per le varietà delle specie di Asparagus officinalis L. e dei gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali, è prolungata di cinque anni.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 116, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94.
Storico versioni
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