Art. 1
Certificato complementare attestante il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale ai fini dell’esportazione
In vigore dal 18 ott 2021
Certificato complementare attestante il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale ai fini dell’esportazione
Su richiesta di un operatore o di un gruppo di operatori già in possesso di un certificato di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848, la pertinente autorità competente oppure, ove del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo pertinente rilascia un certificato complementare attestante che l’operatore o il gruppo di operatori ha ottenuto prodotti biologici di origine animale senza l’uso di antibiotici, se tale certificato è necessario ai fini dell’esportazione di detti prodotti dall’Unione. Il modello del certificato complementare figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2021:2304:oj#art-1