Art. 1
In vigore dal 18 ott 2021
Il regolamento (UE) n. 224/2014 è così modificato:
1)
all'articolo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
relativi alle armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm, nonché alle munizioni e alle componenti appositamente progettate per tali armi, ai veicoli militari di terra non armati, ai veicoli militari di terra equipaggiati di armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm, ai relativi pezzi di ricambio, ai lanciarazzi RPG e alle munizioni appositamente progettate per tali armi, e ai mortai di calibro pari a 60 mm e 82 mm e alle munizioni appositamente progettate per tali armi, alle forze di sicurezza della Rca, comprese le istituzioni pubbliche preposte all'applicazione della legge, ove tali armi, munizioni, componenti e veicoli siano destinati unicamente al sostegno o all'uso nel processo di SSR della Rca, a condizione che la fornitura di tale assistenza o di tali servizi sia stata notificata al comitato delle sanzioni con un preavviso di almeno 20 giorni,»;
2)
all'articolo 5, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera:
«k)
sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione, nel patrocinio o nell'esecuzione di atti, nella Repubblica centrafricana, che violano il diritto internazionale umanitario, compresi gli attacchi contro il personale medico o il personale umanitario.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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