Art. 1

In vigore dal 14 ott 2021
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di elettrodi di grafite dei tipi utilizzati per forni elettrici, con una densità apparente di 1,5 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 7,0 μ.Ω.m o inferiore, anche dotati di nippli, attualmente classificati con il codice NC ex 8545 11 00 (codici TARIC 8545110010 e 8545110015), originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping provvisorio Codice addizionale TARIC RPC Gruppo Fangda, composto da quattro produttori: Fangda Carbon New Material Co., Ltd; Fushun Carbon Co., Ltd; Chengdu Rongguang Carbon Co., Ltd; Hefei Carbon Co., Ltd 24,5  % C731 RPC Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd 17,5  % C732 RPC Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd 24,5  % C733 RPC Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato 21,6  % RPC Tutte le altre società 66,5  % C999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che l'ha emessa, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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