Art. 1
In vigore dal 14 ott 2021
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di elettrodi di grafite dei tipi utilizzati per forni elettrici, con una densità apparente di 1,5 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 7,0 μ.Ω.m o inferiore, anche dotati di nippli, attualmente classificati con il codice NC ex 8545 11 00 (codici TARIC 8545110010 e 8545110015), originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese
Società
Dazio antidumping provvisorio
Codice addizionale TARIC
RPC
Gruppo Fangda, composto da quattro produttori: Fangda Carbon New Material Co., Ltd; Fushun Carbon Co., Ltd; Chengdu Rongguang Carbon Co., Ltd; Hefei Carbon Co., Ltd
24,5 %
C731
RPC
Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd
17,5 %
C732
RPC
Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd
24,5 %
C733
RPC
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato
21,6 %
RPC
Tutte le altre società
66,5 %
C999
3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che l'ha emessa, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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