Art. 1

In vigore dal 14 ott 2021
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio-silicio, attualmente classificato con i codici NC 7202 99 80 ed ex 2850 00 60 (codici TARIC 7202998030 e 2850006091) e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping provvisorio Codice addizionale TARIC RPC Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd., zona industriale di Hongguozi, distretto di Huinong, città di Shizuishan, provincia di Ningxia 31,5  % C721 RPC Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd., parco industriale di Zhongwei, città di Zhongwei, provincia di Ningxia 43,3  % C722 RPC Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd., parco eco-industriale di Yangxian, città di Hanzhong, provincia di Shaanxi 32,8  % C723 RPC Tutte le altre società 50,6  % C999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:1811:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2021/1811 — Testo vigente | Portale Normativo