Art. 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191

In vigore dal 13 ott 2021
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 è così modificato: 1) all’, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «b) “piante specificate”: piante, ad eccezione delle sementi specificate e dei frutti specificati, di Solanum lycopersicum L. e relativi ibridi e di Capsicum spp.; c) “sementi specificate”: sementi di Solanum lycopersicum L. e relativi ibridi e di Capsicum spp.; d) “frutti specificati”: frutti di Solanum lycopersicum L. e relativi ibridi e di Capsicum spp.»; 2) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Misure relative alla presenza confermata dell’organismo nocivo specificato 1.   Se nel territorio di uno Stato membro è ufficialmente confermata la presenza o la sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato, l’autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché siano adottate le opportune misure per eradicare l’organismo nocivo specificato, conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031. Inoltre, tale autorità competente adotta le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione all’organismo nocivo specificato. 2.   L’autorità competente definisce senza indugio un’area delimitata come segue: a) in caso di presenza dell’organismo nocivo specificato in siti di produzione dotati di protezione fisica, l’area delimitata è costituita almeno dal sito di produzione in cui è stato rilevato l’organismo nocivo specificato; b) in caso di presenza dell’organismo nocivo specificato in siti di produzione diversi da quelli di cui alla lettera a), l’area delimitata è costituita da: i) una zona infestata comprendente almeno il sito di produzione in cui è stata rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato; ii) una zona cuscinetto di almeno 30 m intorno alla zona infestata. 3.   Nell’area delimitata, l’autorità competente o l’operatore professionale sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente: a) per i siti di produzione destinati alla produzione di piante da impianto specificate o alla produzione di sementi specificate: i) rimuove immediatamente e distrugge tutti i lotti infetti delle piante da impianto specificate e, se del caso, le sementi specificate originarie di tali lotti. La rimozione e la distruzione sono effettuate in modo che non vi siano rischi di diffusione dell’organismo nocivo specificato; ii) applica specifiche misure igieniche al personale, alle strutture, agli attrezzi e ai macchinari del sito di produzione, ai materiali e ai mezzi di trasporto, per prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato agli altri lotti presenti nel sito di produzione e alle colture successive delle piante specificate o ad altri siti di produzione; iii) distrugge o tratta il substrato colturale almeno alla fine del periodo di coltivazione in modo che non vi siano rischi identificabili di diffusione dell’organismo nocivo specificato; b) per i siti di produzione destinati alla produzione di frutti specificati: i) rimuove tutte le piante specificate dal sito di produzione e le distrugge, almeno alla fine del periodo di coltivazione. La rimozione è effettuata in modo che non vi siano rischi identificabili di diffusione dell’organismo nocivo specificato; ii) applica specifiche misure igieniche al personale, alle strutture, agli attrezzi e ai macchinari del sito di produzione, ai materiali e ai mezzi di imballaggio e di trasporto dei frutti, al fine di prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato a colture successive delle piante specificate o ad altri siti di produzione; iii) distrugge o tratta il substrato colturale almeno alla fine del periodo di coltivazione in modo che non vi siano rischi identificabili di diffusione dell’organismo nocivo specificato. 4.   Le autorità competenti possono abolire un’area delimitata e porre fine alle rispettive misure di eradicazione se, a seguito del campionamento e di prove sulle piante specificate di una coltura successiva, il sito è risultato indenne dall’organismo nocivo specificato per un periodo di almeno 6 mesi dopo l’impianto di tali piante.»; 3) all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le sementi o le piante madri sono state sottoposte a campionamento e prove in relazione all’organismo nocivo specificato da parte dell’autorità competente o sono state sottoposte a campionamento e prove da parte di operatori professionali sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente e, in base a tali prove, sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato. Quando le piante madri sono sottoposte a prove, il campionamento ha luogo entro il termine più breve possibile prima della prima raccolta dei frutti. In caso di presenza sospetta dell’organismo nocivo specificato, il campionamento e le prove sono effettuati unicamente dalle autorità competenti in conformità dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2016/2031;»; 4) all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) le sementi specificate o le piante madri delle sementi specificate sono state sottoposte a campionamento e prove ufficiali in relazione all’organismo nocivo specificato come stabilito nell’allegato e, in base a tali prove, sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato. Quando le piante madri sono sottoposte a prove, il campionamento ha luogo entro il termine più breve possibile prima della prima raccolta dei frutti;»; 5) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Controlli ufficiali al momento dell’introduzione nell’Unione Almeno il 20 % delle partite di sementi specificate e di piante da impianto specificate è sottoposto a campionamento e prove da parte dell’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione, o presso un punto di controllo di cui al regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione (*1), come stabilito nell’allegato del presente regolamento. Per le partite di sementi specificate e di piante da impianto specificate originarie di Israele tale tasso di campionamento e di prove è pari al 50 % e per le partite di sementi specificate originarie della Cina è pari al 100 %. (*1)  Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64).»;" 6) all’articolo 12, la data «31 maggio 2022» è sostituita dalla data «31 maggio 2023»; 7) l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
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