Art. 1

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/78

In vigore dal 8 ott 2021
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/78 All’, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/78, il testo che sostituisce l’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 è sostituito dal seguente: «1.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, gli Stati membri possono introdurre, in relazione alle misure di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione (*1), ogniqualvolta necessario nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021 ma non oltre il 15 ottobre 2021, modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
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