Art. 1
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600
In vigore dal 8 ott 2021
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600
All’ del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, gli Stati membri possono introdurre, in relazione alle misure di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione (*1), ogniqualvolta necessario nel corso dell’esercizio finanziario 2020 ma non oltre il 15 ottobre 2020, modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Storico versioni
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