Art. 1
Modifiche
In vigore dal 7 ott 2021
Modifiche
Il regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) è modificato come segue:
1.
all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 11, paragrafo 5, e all’articolo 12, paragrafo 1, le parole «regolamento del Consiglio» sono sostituite da «regolamento (CE) n. 2532/98»;
2.
all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, le parole «regolamento del Consiglio sulle riserve minime» sono sostituite da «regolamento (CE) n. 2532/98»;
3.
l’articolo 11, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. Nel caso in cui la BCE irroghi una sanzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98, la sanzione applicabile è calcolata utilizzando la formula e il metodo precisati nella decisione (UE) 2021/1815 (BCE/2021/45) (*1).
(*1) Decisione (UE) 2021/1815 della Banca centrale europea, del 7 ottobre 2021, sulla metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per inadempienza dell’obbligo di detenere riserve minime e degli obblighi di riserve minime correlati (BCE/2021/45) (GU L 367 del 15.10.2021, pag. 4).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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