Art. 1

Pubblicazione delle richieste e delle decisioni finali, e sistemi online per la ricezione delle richieste

In vigore dal 6 ott 2021
Il regolamento (CE) n. 1367/2006 è così modificato: 1) all’, paragrafo 1, le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti: «g) “atto amministrativo”: qualsiasi atto non legislativo adottato da un’istituzione o da un organo dell’Unione, avente effetti giuridici ed esterni e contenente disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera f); h) “omissione amministrativa”: la mancata adozione da parte di un’istituzione o di un organo dell’Unione di un atto non legislativo avente effetti giuridici ed esterni, qualora tale mancata adozione possa violare il diritto ambientale ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera f).»; 2) l’articolo 10 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Una qualsiasi organizzazione non governativa o altro membro del pubblico che soddisfi i criteri di cui all’articolo 11 ha il diritto di presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione o all’organo dell’Unione che ha adottato l’atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo, se ritiene che l’atto o l’omissione configuri una violazione del diritto ambientale ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera f). Tali richieste sono formulate per iscritto entro un termine massimo di otto settimane a decorrere dalla data più recente tra quelle di adozione, notifica o pubblicazione dell’atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, entro otto settimane dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere adottato. La richiesta deve contenere una motivazione del riesame. 2.   L’istituzione o l’organo dell’Unione di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che essa sia manifestamente infondata o palesemente ingiustificata. Nel caso in cui un’istituzione o un organo dell’Unione riceva più richieste di riesame dello stesso atto amministrativo o della stessa omissione amministrativa, l’istituzione o l’organo può decidere di combinare le richieste e di trattarle come un’unica richiesta. Non appena possibile, e comunque entro sedici settimane dalla scadenza del termine di otto settimane stabilito al paragrafo 1, secondo comma, l’istituzione o l’organo dell’Unione risponde per iscritto adducendo le sue motivazioni.»; b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’istituzione o l’organo dell’Unione è tenuto ad agire in ogni caso entro 22 settimane dalla scadenza del termine di otto settimane stabilito al paragrafo 1, secondo comma.»; 3) l’articolo 11 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Una richiesta di riesame interno può essere presentata anche da altri membri del pubblico, purché sussistano le condizioni seguenti: a) sono tenuti a dimostrare che vi è un pregiudizio dei loro diritti causato dalla presunta violazione del diritto ambientale dell’Unione e che, diversamente dal pubblico in generale, sono direttamente interessati da tale pregiudizio; oppure b) sono tenuti a dimostrare che la richiesta è giustificata da un interesse pubblico sufficiente ed è sostenuta da almeno 4 000 membri del pubblico residenti o stabiliti in almeno cinque Stati membri, con almeno 250 membri del pubblico provenienti da ciascuno di tali Stati membri. Nei casi di cui al primo comma, i membri del pubblico sono rappresentati da un’organizzazione non governativa che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 o da un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a un tribunale di uno Stato membro. Tale organizzazione non governativa o avvocato coopera con l’istituzione o l’organo dell’Unione interessato al fine di stabilire, ove applicabile, se le condizioni quantitative di cui al primo comma, lettera b), sono soddisfatte, e fornisce ulteriori prove in tal senso su richiesta.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La Commissione adotta le disposizioni necessarie a garantire che i criteri e le condizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 1 bis, secondo comma, siano applicati in modo trasparente e coerente.»; 4) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 11 bis Pubblicazione delle richieste e delle decisioni finali, e sistemi online per la ricezione delle richieste 1.   Le istituzioni e gli organi dell’Unione pubblicano tutte le richieste di riesame interno non appena possibile dopo averle ricevute, nonché tutte le decisioni finali relative a tali richieste non appena possibile dopo la loro adozione. 2.   Le istituzioni e gli organi dell’Unione possono istituire sistemi online per la ricezione delle richieste di riesame interno e possono esigere che tutte le richieste di riesame interno siano presentate tramite i loro sistemi online.»; 5) all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Qualora l’istituzione o l’organo dell’Unione ometta di agire a norma dell’articolo 10, paragrafo 2 o paragrafo 3, l’organizzazione non governativa o altro membro del pubblico che ha presentato la richiesta di riesame interno in conformità dell’articolo 10 possono proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del trattato.»; 6) in tutto il regolamento i riferimenti alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE) sono sostituiti da riferimenti alle corrispondenti disposizioni del TFUE, con le necessarie modifiche grammaticali; 7) in tutto il regolamento, compreso il titolo, il termine «Comunità» è sostituito dal termine «Unione», con le necessarie modifiche grammaticali.
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