Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600

In vigore dal 6 ott 2021
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 L’ del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 è così modificato: (1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, gli Stati membri possono introdurre, in relazione alle misure di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione (*1), ogniqualvolta necessario nel corso degli esercizi 2020 e 2021 ma non oltre il 15 ottobre 2021, modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri possono inoltre introdurre tali modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno ogniqualvolta necessario nel corso dell’esercizio finanziario 2022, ma non oltre il 15 ottobre 2022, ma soltanto in relazione alle misure di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013. (*1)  Regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate (GU L 140 del 4.5.2020, pag. 6).»;" (2) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2.   In deroga all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, nel corso degli esercizi 2020, 2021 e 2022 gli Stati membri possono:».
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