Art. 9

Prefinanziamento

In vigore dal 6 ott 2021
Prefinanziamento 1.   Previa ricezione delle informazioni richieste a norma dell’, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, la Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, la ripartizione per Stato membro delle risorse di cui all’, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento. Tale atto di esecuzione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario e l’impegno giuridico ai sensi di tale regolamento. In deroga all’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la decisione di finanziamento non contiene una descrizione delle azioni da finanziare. 2.   Gli impegni di bilancio dell’Unione nei confronti di ciascuno Stato membro sono assunti dalla Commissione in rate annuali nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023. In deroga all’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli impegni di bilancio per la prima rata seguono l’adozione dell’atto di esecuzione che costituisce l’impegno giuridico della Commissione. 3.   La Commissione versa la rata per il 2021 del prefinanziamento entro 30 giorni dalla data di adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le rate del prefinanziamento per il 2022 e il 2023 sono versate dalla Commissione rispettivamente entro il 30 aprile 2022 e il 30 aprile 2023. La liquidazione del prefinanziamento è effettuata conformemente all’. 4.   Gli importi assegnati ma non versati a titolo di prefinanziamento sono riportati e utilizzati per pagamenti aggiuntivi a norma dell’, paragrafo 6.
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