Art. 8

Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

In vigore dal 6 ott 2021
Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione 1.   Il contributo finanziario a carico della riserva a favore di uno Stato membro è eseguito nell’ambito della gestione concorrente conformemente all’articolo 63 del regolamento finanziario. 2.   Gli Stati membri utilizzano il contributo finanziario a carico della riserva per attuare le misure di cui all’ al fine di fornire forme di sostegno non rimborsabili. Il contributo dell’Unione assume la forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati dalle autorità pubbliche negli Stati membri, compresi i pagamenti a favore di soggetti pubblici o privati, per le misure attuate, e di finanziamenti forfettari per l’assistenza tecnica. 3.   Gli impegni e i pagamenti a norma del presente regolamento sono subordinati alla disponibilità di finanziamenti. 4.   In deroga all’articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario, la documentazione di cui a tali disposizioni è presentata una sola volta, a norma dell’ del presente regolamento. 5.   In deroga all’ del regolamento finanziario, gli stanziamenti d’impegno e di pagamento non utilizzati a norma del presente regolamento sono riportati automaticamente e possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2026. Gli stanziamenti riportati sono utilizzati in via prioritaria nel corso dell’esercizio successivo.
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