Art. 6
Assistenza tecnica
In vigore dal 6 ott 2021
Assistenza tecnica
1. Il 2,5 % del contributo finanziario a carico della riserva per ciascuno Stato membro è versato a titolo di assistenza tecnica per la gestione, il monitoraggio, l’informazione e la comunicazione, il controllo e l’audit della riserva, anche a livello regionale e locale, a seconda dei casi.
2. L’assistenza tecnica è calcolata forfettariamente applicando il fattore 25/975 all’importo delle spese ammissibili accettate dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 2, lettera a).
Storico versioni
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