Art. 6

Assistenza tecnica

In vigore dal 6 ott 2021
Assistenza tecnica 1.   Il 2,5 % del contributo finanziario a carico della riserva per ciascuno Stato membro è versato a titolo di assistenza tecnica per la gestione, il monitoraggio, l’informazione e la comunicazione, il controllo e l’audit della riserva, anche a livello regionale e locale, a seconda dei casi. 2.   L’assistenza tecnica è calcolata forfettariamente applicando il fattore 25/975 all’importo delle spese ammissibili accettate dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 2, lettera a).
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