Art. 4

Copertura geografica e risorse della riserva

In vigore dal 6 ott 2021
Copertura geografica e risorse della riserva 1.   Tutti gli Stati membri sono ammissibili al sostegno a carico della riserva. 2.   L’importo massimo delle risorse della riserva ammonta a 5 470 435 000 EUR a prezzi correnti. 3.   Le risorse di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono assegnate in via provvisoria, in stanziamenti sia di impegno sia di pagamento, secondo la metodologia indicata all’allegato I. Esse sono messe a disposizione come segue: a) un prefinanziamento di 4 321 749 000 EUR a prezzi correnti è messo a disposizione e versato in tre rate pari a 1 697 933 000 EUR nel 2021, 1 298 919 000 EUR nel 2022 e 1 324 897 000 EUR nel 2023 conformemente all’; b) il restante importo di 1 148 686 000 EUR a prezzi correnti, assegnato in via provvisoria, è messo a disposizione nel 2025 conformemente all’. Gli importi di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo sono considerati prefinanziamenti ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento finanziario. 4.   Gli Stati membri la cui dotazione provvisoria di risorse della riserva comporta un importo superiore a 10 milioni di EUR determinato sulla base del fattore relativo al pesce catturato nella zona economica esclusiva del Regno Unito spendono almeno il 50 % di tale importo, o il 7 % del loro importo provvisoriamente assegnato, se inferiore, per sostenere le comunità costiere locali e regionali, compreso il settore della pesca, in particolare il settore della pesca costiera su piccola scala che dipende dalle attività di pesca. Se la dotazione provvisoria non è interamente utilizzata, gli importi da spendere per lo scopo di cui al primo comma sono ridotti proporzionalmente. Se l’importo da spendere per sostenere le comunità costiere locali e regionali non è interamente utilizzato a tal fine, il 50 % dell’importo inutilizzato è dedotto nel calcolo dell’importo totale accettato. L’importo delle spese ammissibili accettate, quale indicato all’, paragrafo 2, lettera a), specifica, se del caso, l’importo delle spese accettato per sostenere le comunità costiere locali e regionali. La domanda di contributo finanziario a carico della riserva comprende una ripartizione delle spese sostenute e pagate per misure a sostegno delle comunità costiere locali e regionali, conformemente all’allegato II. 5.   La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, gli importi provvisori assegnati a ciascuno Stato membro sulla base dei criteri indicati nell’allegato I. Tale atto di esecuzione stabilisce anche l’importo minimo delle risorse da spendere in conformità del paragrafo 4.
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