Art. 12
Liquidazione del prefinanziamento della dotazione provvisoria rimanente e calcolo degli importi aggiuntivi dovuti agli Stati membri
In vigore dal 6 ott 2021
Liquidazione del prefinanziamento della dotazione provvisoria rimanente e calcolo degli importi aggiuntivi dovuti agli Stati membri
1. La Commissione valuta la domanda di cui all’ e si accerta che sia completa, precisa e veritiera. Nel calcolare il contributo finanziario a carico della riserva dovuto allo Stato membro, la Commissione esclude dal finanziamento dell’Unione le spese per le misure attuate o per le quali sono stati erogati fondi in violazione del diritto applicabile.
2. Sulla base della sua valutazione la Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione:
a)
l’importo della spesa ammissibile accettata;
b)
l’importo per l’assistenza tecnica calcolato in conformità dell’, paragrafo 2;
c)
la somma degli importi di cui alle lettere a) e b) («importo totale accettato);
d)
se allo Stato membro è dovuto l’importo provvisoriamente assegnato a norma dell’atto di esecuzione di cui all’, paragrafo 5 («dotazione provvisoria»), in linea con il paragrafo 3 del presente articolo, o se vi sono importi da recuperare a norma del paragrafo 6 del presente articolo.
3. Se l’importo totale accettato supera l’importo del prefinanziamento versato, a tale Stato membro è dovuto un importo proveniente dall’assegnazione di cui all’, paragrafo 3, lettera b), fino al raggiungimento dell’importo della dotazione provvisoria per tale Stato membro.
4. Per quanto riguarda gli importi dovuti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario e l’impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.
5. La Commissione liquida il prefinanziamento e versa l’eventuale importo dovuto agli Stati membri entro 30 giorni dall’adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2.
6. La Commissione mette a disposizione eventuali risorse non utilizzate della dotazione provvisoria per pagamenti supplementari, aumentando proporzionalmente i contributi finanziari a carico della riserva versati agli Stati membri il cui importo totale accettato supera la rispettiva dotazione provvisoria. Le risorse non utilizzate sono costituite dagli importi riportati a norma dell’, paragrafo 4, dalla parte rimanente della dotazione provvisoria di uno Stato membro il cui importo totale accettato è inferiore alla sua dotazione provvisoria e dagli importi risultanti dai recuperi effettuati a norma del secondo comma del presente paragrafo.
Se l’importo totale accettato è inferiore al prefinanziamento versato allo Stato membro interessato, la differenza è recuperata a norma del regolamento finanziario. Gli importi recuperati sono trattati come entrate con destinazione specifica interne a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario.
Se la somma degli importi aggiuntivi calcolati per tutti gli Stati membri il cui importo totale accettato supera la rispettiva dotazione provvisoria è superiore alle risorse disponibili ai sensi del primo comma, i contributi finanziari a carico della riserva per gli importi che superano le dotazioni provvisorie sono ridotti proporzionalmente.
Qualora i pagamenti supplementari agli Stati membri il cui importo totale accettato supera la rispettiva dotazione provvisoria siano stati effettuati a un tasso del 100 %, eventuali importi rimanenti sono riversati nel bilancio dell’Unione.
7. La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, gli importi aggiuntivi dovuti a norma del paragrafo 6, primo comma, del presente articolo. Tale atto di esecuzione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario e l’impegno giuridico ai sensi di tale regolamento. La Commissione versa gli eventuali importi aggiuntivi dovuti entro 30 giorni dall’adozione di tale atto di esecuzione.
8. Prima dell’adozione degli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 7, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua valutazione e lo invita a trasmettere le proprie osservazioni entro due mesi dal momento in cui informa lo Stato membro delle sue conclusioni provvisorie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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