Art. 10

Presentazione delle domande di contributo finanziario a carico della riserva

In vigore dal 6 ott 2021
Presentazione delle domande di contributo finanziario a carico della riserva 1.   Ogni Stato membro presenta alla Commissione una domanda di contributo finanziario a carico della riserva entro il 30 settembre 2024. La Commissione valuta tali domande e stabilisce se agli Stati membri siano dovuti la dotazione provvisoria restante e importi aggiuntivi o se dagli Stati membri debbano essere recuperati importi a norma dell’. 2.   Se uno Stato membro non presenta domanda di contributo finanziario a carico della riserva entro il 30 settembre 2024, la Commissione recupera l’importo totale versato a tale Stato membro a titolo di prefinanziamento.
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