Art. 2

Formato per la presentazione delle informazioni

In vigore dal 1 ott 2021
Formato per la presentazione delle informazioni 1.   Gli enti e le entità di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE trasmettono le informazioni di cui all’ del presente regolamento nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio di dati specificati dalla pertinente autorità di risoluzione. 2.   Quando presentano le informazioni di cui all’ del presente regolamento, gli enti e le entità di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE rispettano le definizioni dei punti di dati incluse nel modello unico di punti di dati di cui all’allegato III e le regole di convalida di cui all’allegato IV.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:1751:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo