Art. 2
Formato per la presentazione delle informazioni
In vigore dal 1 ott 2021
Formato per la presentazione delle informazioni
1. Gli enti e le entità di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE trasmettono le informazioni di cui all’ del presente regolamento nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio di dati specificati dalla pertinente autorità di risoluzione.
2. Quando presentano le informazioni di cui all’ del presente regolamento, gli enti e le entità di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE rispettano le definizioni dei punti di dati incluse nel modello unico di punti di dati di cui all’allegato III e le regole di convalida di cui all’allegato IV.
Storico versioni
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