Art. 1
Informazioni da fornire nella notifica della determinazione dell’impraticabilità
In vigore dal 1 ott 2021
Informazioni da fornire nella notifica della determinazione dell’impraticabilità
Ai fini della notifica di cui all’articolo 55, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/59/UE, l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della medesima direttiva presenta all’autorità di risoluzione le informazioni specificate nei modelli di cui all’allegato I. I modelli sono compilati conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:1751:oj#art-1