Art. 2
Comunicazione
In vigore dal 28 set 2021
Comunicazione
1. Affinché il quadro di valutazione, compresi gli indicatori comuni, sia aggiornato in modo coerente e uniforme due volte l’anno, tutti gli Stati membri riferiscono alla Commissione due volte l’anno nell’ambito del semestre europeo sui progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza, comprese le modalità operative, e sugli indicatori comuni.
2. La comunicazione di informazioni sui progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza ha luogo ogni anno, di norma, entro la metà di aprile e l’inizio di ottobre, rispettivamente entro il 30 aprile e il 15 ottobre. Il periodo di riferimento copre l’intero periodo di attuazione del piano, dal 1o febbraio 2020 in poi, se del caso.
3. La comunicazione di informazioni per l’aggiornamento degli indicatori comuni ha luogo ogni anno entro il 28 febbraio e il 31 agosto. Il periodo di riferimento copre l’intero periodo di attuazione del piano, dal 1o febbraio 2020 in poi, se del caso, fino alle rispettive date limite del 31 dicembre e del 30 giugno di ogni anno.
Storico versioni
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