Art. 2
Prevenzione dell’arbitraggio
In vigore dal 24 set 2021
Prevenzione dell’arbitraggio
1. Il requisito di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033 è soddisfatto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
se l’impresa di investimento calcola i requisiti patrimoniali relativi al K-CMG per un portafoglio di posizioni compensate assegnate a un’unità di negoziazione, applica lo stesso metodo a tutte le posizioni di tale unità per un periodo continuativo di almeno 24 mesi o la strategia o le operazioni aziendali del gruppo di negoziatori di tale unità di negoziazione sono cambiate nella misura in cui possono essere considerate un’unità di negoziazione diversa;
b)
l’impresa di investimento utilizza coerentemente il K-CMG in tutte le unità di negoziazione che sono simili in termini di strategia aziendale e posizioni del portafoglio di negoziazione;
c)
l’impresa di investimento dispone di politiche e procedure che dimostrano che la scelta del portafoglio o dei portafogli soggetti al K-CMG rispecchierebbe i rischi delle posizioni del portafoglio di negoziazione dell’impresa di investimento, compresi i periodi di detenzione previsti, le strategie di negoziazione applicate e il tempo che potrebbe essere necessario per coprire o gestire i rischi delle posizioni del portafoglio di negoziazione;
d)
l’impresa di investimento dispone di politiche e procedure che le consentono di confrontare i requisiti patrimoniali calcolati sulla base del K-CMG con i requisiti patrimoniali calcolati sulla base del K-NPR e di motivare adeguatamente l’eventuale differenza tenendo conto dei fattori di cui al paragrafo 2 in ciascuno dei seguenti casi:
i)
se una modifica della strategia aziendale di un’unità di negoziazione comporta una variazione pari o superiore al 20 % dei requisiti patrimoniali per tale unità di negoziazione sulla base del metodo K-CMG;
ii)
se una modifica del modello del margine del partecipante diretto comporta una variazione dei margini richiesti pari o superiore al 10 % per lo stesso portafoglio di posizioni sottostanti per un’unità di negoziazione;
e)
l’impresa di investimento si avvale dei risultati del calcolo del K-CMG nel proprio quadro di gestione del rischio e confronta regolarmente i risultati della propria valutazione del rischio con i margini richiesti dai partecipanti diretti;
f)
l’impresa di investimento ha confrontato i requisiti patrimoniali calcolati dal K-CMG con i requisiti patrimoniali calcolati dal K-NPR per ciascuna unità di negoziazione al momento della valutazione da parte dell’autorità competente e ha fornito a quest’ultima una giustificazione adeguata della differenza tra di essi tenendo conto dei fattori di cui al paragrafo 2.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettere d) e f), l’autorità competente tiene conto dei seguenti fattori per valutare se la differenza nei requisiti patrimoniali calcolati in applicazione del K-CMG e del K-NPR sia giustificata:
a)
il riferimento alle pertinenti strategie di negoziazione;
b)
il quadro di gestione del rischio dell’impresa di investimento;
c)
il livello dei requisiti di fondi propri complessivi dell’impresa di investimento calcolati conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033;
d)
i risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale, se disponibili.
Storico versioni
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