Art. 1
Deroga
In vigore dal 24 set 2021
Deroga
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa della regione della Catalogna, alla pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e Gymnammodytes semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) effettuata da navi con sciabiche da natante, a condizione che tali navi:
a)
siano registrate nel censimento marittimo gestito dalla Comunità autonoma della Catalogna;
b)
abbiano un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operino in modo da escludere qualsiasi ulteriore incremento dello sforzo di pesca messo in atto; e
c)
siano titolari di un'autorizzazione di pesca e operino nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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