Art. 1
In vigore dal 23 set 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 è così modificato:
1)
all’articolo 18, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 20, paragrafo 2, all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 22, paragrafo 2, e all’articolo 23, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Laddove sussistano indizi di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali, in conformità all’articolo 24, le procedure di ispezione post mortem sono effettuate conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624:»;
2)
all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), i termini «incisione dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales);» sono soppressi;
3)
all’articolo 24, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le ulteriori procedure di ispezione post mortem di cui all’articolo 18, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 20, paragrafo 2, all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 22, paragrafo 2, e all’articolo 23, paragrafo 2, sono effettuate mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie nel caso in cui, a parere del veterinario ufficiale, uno dei seguenti elementi indichi un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali:»;
4)
all’articolo 27, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
nel caso degli altri ungulati selvatici non contemplati alle lettere a) e b), le procedure post mortem per i bovini di cui all’articolo 19;»;
5)
all’articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei casi di non conformità alle norme relative alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento di cui agli articoli da 3 a 9, agli articoli da 14 a 17 e all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1099/2009, il veterinario ufficiale verifica che l’operatore del settore alimentare adotti immediatamente le misure correttive necessarie e impedisca il ripetersi della non conformità.»;
6)
all’articolo 48, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
il bollo sanitario sia applicato solo agli ungulati domestici e ai mammiferi di selvaggina di allevamento diversi dai lagomorfi sottoposti a ispezione ante mortem e post mortem e alla selvaggina in libertà di grosse dimensioni sottoposta a ispezione post mortem, in conformità all’articolo 18, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2017/625, laddove non vi siano motivi per dichiarare le carni non idonee al consumo umano. Il marchio può essere tuttavia applicato prima che siano disponibili i risultati degli esami per rilevare la presenza di trichine e/o dei test per la TSE, in conformità alle disposizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 e all’allegato III, capitolo A, sezione I, punti 6.2 e 6.3, e sezione II, punti 7.2 e 7.3, del regolamento n. 999/2001.»;
7)
l’allegato V è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento;
8)
l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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