Art. 1
Deroghe all’obbligo per gli operatori di chiedere all’autorità competente il riconoscimento di determinati tipi di stabilimenti
In vigore dal 21 set 2021
Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 è così modificato:
1.
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Deroghe all’obbligo per gli operatori di chiedere all’autorità competente il riconoscimento di determinati tipi di stabilimenti
In deroga all’articolo 94, paragrafo 1, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori dei seguenti tipi di stabilimenti non sono tenuti a chiedere all’autorità competente il riconoscimento dei loro stabilimenti conformemente all’articolo 96, paragrafo 1, di tale regolamento:
a)
stabilimenti per operazioni di raccolta di equini, nei quali tali animali sono raggruppati a fini di competizioni, corse, spettacoli, addestramento, attività ricreative o lavorative collettive o nel contesto di attività di riproduzione;
b)
incubatoi di volatili in cattività;
c)
incubatoi da cui partite di meno di 20 uova da cova di pollame o meno di 20 capi di pollame sono spostate in un altro Stato membro;
d)
stabilimenti che detengono pollame da cui partite di meno di 20 capi di pollame destinato a scopi diversi dalla macellazione o partite di meno di 20 uova da cova di pollame sono spostate in un altro Stato membro.»;
2.
all’articolo 38, paragrafo 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
«a)
uno dei marchi auricolari convenzionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo con un identificatore elettronico approvato dall’autorità competente dello Stato membro in cui i bovini sono detenuti se tale sostituzione è autorizzata da detto Stato membro conformemente all’articolo 41, paragrafo 1;»;
3.
all’articolo 45, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
uno dei mezzi di identificazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, conformemente alle deroghe di cui all’articolo 46, se tali deroghe sono autorizzate dallo Stato membro in cui sono detenuti gli ovini e i caprini, conformemente all’articolo 48, paragrafo 5;»;
4.
l’articolo 48 è così modificato:
a)
al paragrafo 4, la lettera c) è soppressa;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. Gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a sostituire uno dei mezzi di identificazione di cui all’articolo 45, paragrafo 2, conformemente alle deroghe di cui all’articolo 45, paragrafo 4, per gli ovini e i caprini detenuti nel loro territorio.»;
5.
all’articolo 76, paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
l’anello che figura all’allegato III, lettera h), applicato almeno a una delle zampe dell’animale e recante in modo visibile, leggibile e indelebile un codice alfanumerico;
o
b)
il transponder iniettabile che figura all’allegato III, lettera e), recante in modo leggibile e indelebile un codice alfanumerico;
o
c)
il tatuaggio che figura all’allegato III, lettera g), eseguito sull’animale e recante in modo visibile e indelebile un codice alfanumerico.»;
6.
l’articolo 80 è sostituito dal seguente:
«Articolo 80
Obblighi per gli operatori per quanto riguarda la tracciabilità delle uova da cova
1. Gli operatori di stabilimenti che detengono pollame e gli operatori di incubatoi di pollame provvedono affinché ciascun uovo da cova spostato in un altro Stato membro rechi il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine delle uova da cova.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a)
agli operatori di stabilimenti che detengono pollame da cui partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti sono spostate in un altro Stato membro;
b)
agli operatori di incubatoi da cui partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti sono spostate in un altro Stato membro.»;
7.
nell’allegato I, parte 1, il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Le prescrizioni relative alle misure di isolamento e di biosicurezza degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati di cui all’articolo 5 sono le seguenti:
a)
devono essere disponibili adeguate strutture per l’isolamento degli ungulati;
b)
lo stabilimento o ciascuno dei locali di stabulazione degli animali epidemiologicamente separati all’interno dello stabilimento deve ospitare, in qualsiasi momento, solo la stessa categoria di ungulati della stessa specie e con lo stesso stato sanitario;
c)
in deroga all’obbligo di separazione delle specie di ungulati previsto alla lettera b), gli animali delle specie ovina e caprina possono essere ospitati insieme, in qualsiasi momento, nello stabilimento o nello stesso locale di stabulazione degli animali epidemiologicamente separato all’interno dello stabilimento;
d)
deve essere predisposto un sistema adeguato per garantire la raccolta delle acque reflue;
e)
i locali in cui sono detenuti gli ungulati, come pure le zone di passaggio e i materiali e le attrezzature che vengono a contatto con tali animali, devono essere puliti e disinfettati dopo l’uscita di ciascun lotto di ungulati, e se necessario prima dell’introduzione di un nuovo lotto di ungulati, conformemente a procedure operative stabilite;
f)
nelle strutture in cui sono detenuti gli ungulati devono essere rispettati periodi adeguati di vuoto sanitario dopo le operazioni di pulizia e disinfezione e prima dell’arrivo di un nuovo lotto di ungulati.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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