Art. 1

In vigore dal 21 set 2021
Il regolamento (UE) 2020/2222 è così modificato: 1) l’articolo 3 è così modificato: a) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente: «2.   I certificati di sicurezza di cui all’, paragrafo 2, lettera b), rimangono validi per quindici mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.»; b) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente: «3.   Le licenze di cui all’, paragrafo 2, lettera c), rimangono valide per quindici mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.»; 2) all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il presente regolamento cessa di applicarsi il 31 marzo 2022.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1701:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2021/1701 — Testo vigente | Portale Normativo