Art. 1
In vigore dal 21 set 2021
Il regolamento (UE) 2020/2222 è così modificato:
1)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«2. I certificati di sicurezza di cui all’, paragrafo 2, lettera b), rimangono validi per quindici mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.»;
b)
al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«3. Le licenze di cui all’, paragrafo 2, lettera c), rimangono valide per quindici mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.»;
2)
all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il presente regolamento cessa di applicarsi il 31 marzo 2022.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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