Art. 1
In vigore dal 21 set 2021
L’applicazione del regolamento (UE) 2021/840 è estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti come definiti all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio (3).
I soggetti di tali Stati membri sono considerati ammissibili ai finanziamenti quando sono autorità competenti ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/840
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