Art. 7

Immissione in libera pratica

In vigore dal 17 set 2021
Immissione in libera pratica Le autorità doganali consentono l’immissione in libera pratica delle partite dei prodotti di cui all’, paragrafo 1, unicamente dietro presentazione di un documento sanitario comune di entrata debitamente compilato, come previsto all’articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, che confermi che la partita è conforme alle norme applicabili indicate all’, paragrafo 2, di tale regolamento.
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