Art. 7
Quadro di programmazione dell’IPA
In vigore dal 15 set 2021
Quadro di programmazione dell’IPA
1. Per il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2, e delle priorità tematiche di cui all’, paragrafo 3, ulteriormente identificate agli allegati II e III, l’assistenza nell’ambito del presente regolamento si basa su un quadro di programmazione dell’IPA. La Commissione istituisce il quadro di programmazione dell’IPA per la durata del QFP 2021-2027.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti annuali entro i limiti del QFP 2021-2027.
3. Il quadro di programmazione dell’IPA è elaborato in conformità del quadro politico e dei principi generali di cui all’ e tiene debitamente conto delle pertinenti strategie nazionali e politiche settoriali.
4. Il quadro di programmazione dell’IPA comprende assegnazioni indicative dei fondi dell’Unione per i settori tematici in conformità degli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2, secondo il caso, e indicate separatamente per anno, fatta salva la possibilità di combinare l’assistenza che contribuisce al conseguimento di diversi obiettivi specifici.
5. Il quadro di programmazione dell’IPA comprende gli indicatori per la valutazione dei progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2. Tali indicatori sono coerenti con gli indicatori chiave di prestazione di cui all’allegato IV.
6. La Commissione effettua una valutazione annuale dell’attuazione del quadro di programmazione dell’IPA alla luce dell’evoluzione del quadro politico di cui all’ e sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tale valutazione comprende anche lo stato delle assegnazioni impegnate e previste per i beneficiari di cui all’allegato I e le modalità con cui è stato attuato l’approccio basato sul principio della quota equa e sui risultati di cui all’. La Commissione presenta tale valutazione al comitato di cui all’.
7. Sulla base della valutazione annuale di cui al paragrafo 6, la Commissione può proporre una revisione del quadro di programmazione dell’IPA, se del caso. Inoltre la Commissione può riesaminare il quadro di programmazione dell’IPA dopo la valutazione intermedia di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/947 e può, se del caso, rivederlo. Qualsiasi revisione del quadro di programmazione dell’IPA è svolta in conformità della procedura di cui al paragrafo 8.
8. Fatto salvo il paragrafo 9, la Commissione adotta il quadro di programmazione dell’IPA mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità alla procedura d’esame del comitato di cui all’, paragrafo 3.
9. La Commissione adotta il quadro di programmazione relativo alla cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri conformemente all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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