Art. 6
Quadro politico e principi generali
In vigore dal 15 set 2021
Quadro politico e principi generali
1. Il quadro della politica di allargamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio, gli accordi che istituiscono relazioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari elencati nell’allegato I, così come le risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione e le comunicazioni congiunte della Commissione europea e dell’alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza costituiscono il quadro politico generale per l’attuazione del presente regolamento. La Commissione garantisce la coerenza tra l’assistenza nell’ambito del presente regolamento e il quadro della politica di allargamento.
2. I programmi e le azioni nell’ambito dell’IPA III, volti a perseguire gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2, integrano le priorità orizzontali relative a cambiamenti climatici, tutela dell’ambiente, diritti umani e parità di genere, al fine di promuovere azioni integrate che possano generare benefici collaterali e soddisfare molteplici obiettivi in modo coerente. I programmi e le azioni tengono conto, se del caso, delle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile, compresi gli obiettivi relativi alla la promozione di società pacifiche e inclusive e la riduzione della povertà.
3. La Commissione, d’intesa con gli Stati membri, contribuisce all’attuazione degli impegni dell’Unione a favore dell’aumento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione dell’assistenza, anche mettendo a disposizione informazioni sul volume e sulla destinazione dell’assistenza, mediante banche dati web, e garantisce che i dati siano comparabili e possano essere facilmente accessibili, condivisi e pubblicati.
4. La Commissione e gli Stati membri cooperano nel garantire la coerenza e si adoperano per evitare la duplicazione tra l’assistenza fornita nell’ambito del presente regolamento e le altre forme di assistenza fornita dall’Unione, dagli Stati membri e dal gruppo Banca europea per gli investimenti, in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna, anche mediante un coordinamento rafforzato con gli Stati membri a livello locale, e attraverso l’armonizzazione delle politiche e delle procedure, in particolare dei principi internazionali di efficacia dello sviluppo. Tale coordinamento comprende consultazioni periodiche e tempestive, frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza e riunioni inclusive mirate al coordinamento dell’assistenza, anche a livello locale, e costituisce una tappa essenziale nei processi di programmazione dell’Unione e degli Stati membri.
5. In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione assicura, ove opportuno, che i pertinenti soggetti interessati nei beneficiari elencati nell’allegato I, comprese le organizzazioni della società civile e le autorità locali e regionali, se del caso, siano debitamente consultati e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permetta loro di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione e attuazione dei programmi, nonché dei relativi procedimenti di sorveglianza. La Commissione incoraggia il coordinamento tra i pertinenti soggetti interessati.
Le capacità delle organizzazioni della società civile sono rafforzate, comprese, se del caso, le loro capacità in quanto diretti beneficiari dell’assistenza.
6. La Commissione, d’intesa con gli Stati membri, adotta le iniziative necessarie per garantire il coordinamento e la complementarità con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, quali le organizzazioni e le istituzioni finanziarie, e le agenzie internazionali e i donatori non dell’Unione.
Storico versioni
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