Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 set 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento per «cooperazione transfrontaliera» si intende la cooperazione tra:
a)
gli Stati membri e i beneficiari elencati nell’allegato I del presente regolamento di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1059;
b)
due o più beneficiari elencati nell’allegato I del presente regolamento; o
c)
i beneficiari elencati nell’allegato I del presente regolamento e i paesi e territori elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/947.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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