Art. 18

Informazione, comunicazione e visibilità

In vigore dal 15 set 2021
Informazione, comunicazione e visibilità 1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione a titolo dell’IPA III rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono e comunicano le azioni e i relativi risultati, evidenziando in modo visibile, nei materiali per la comunicazione relativa alle azioni sostenute a titolo del presente regolamento, il sostegno ricevuto dall’Unione e i benefici per le persone e fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi in modo strategico, compresi i media e il pubblico. Gli accordi conclusi con i destinatari dei finanziamenti dell’Unione a titolo dell’IPA III includono obblighi al riguardo. Gli accordi conclusi con i beneficiari elencati nell’allegato I contengono i principi da seguire concernenti le attività di visibilità e comunicazione e gli obiettivi di tali attività, nonché un chiaro obbligo di divulgare attivamente informazioni sui programmi e le azioni nell’ambito dell’IPA III. Al fine di migliorare i risultati delle attività di comunicazione per i programmi di cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell’allegato I, sono pianificate specifiche attività di comunicazione congiunte. Le azioni a titolo dell’IPA III sono svolte in conformità dei requisiti di comunicazione e visibilità delle azioni esterne finanziate dall’Unione e di altri orientamenti pertinenti. 2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sull’IPA III, sulle singole azioni e sui risultati, in particolare a livello locale e regionale, al fine di garantire la visibilità dell’assistenza finanziaria dell’Unione. Le risorse finanziarie destinate a titolo dell’IPA III contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale e alla rendicontazione sulle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’. 3.   L’IPA III sostiene la comunicazione strategica e la diplomazia pubblica, compresa la lotta contro la disinformazione, al fine di comunicare i valori dell’Unione nonché il valore aggiunto delle azioni dell’Unione e i risultati conseguiti dalle stesse. 4.   La Commissione rende pubbliche le informazioni pertinenti su tutte le azioni finanziate a titolo del presente regolamento in conformità dell’articolo 38 del regolamento finanziario, se del caso anche mediante un unico sito web esaustivo. 5.   Qualora questioni di sicurezza o sensibilità politiche possano rendere opportuno o necessario limitare le attività di comunicazione e visibilità in alcuni paesi o regioni o per determinati periodi, i destinatari e gli strumenti, prodotti e canali da utilizzare a fini di visibilità nella promozione di una determinata azione vengono determinati caso per caso, in consultazione e in accordo con l’Unione. Eventuali eccezioni siffatte devono essere debitamente giustificate e in ciascun caso il loro campo di applicazione deve essere specificato e limitato. Se serve un intervento rapido per rispondere a una crisi improvvisa, non è necessario produrre immediatamente un piano di comunicazione e visibilità completo. In queste situazioni, tuttavia, il sostegno dell’Unione deve comunque essere adeguatamente indicato sin dall’inizio.
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