Art. 16
Adozione di ulteriori modalità di applicazione
In vigore dal 15 set 2021
Adozione di ulteriori modalità di applicazione
Le disposizioni specifiche che stabiliscono le condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le strutture da istituire in preparazione all’adesione e l’assistenza allo sviluppo rurale, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 3.
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