Art. 1

In vigore dal 14 set 2021
L’indicazione geografica «Madarasi birspálinka» è registrata. Conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento conferisce la protezione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787 alla denominazione «Madarasi birspálinka».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2021/1687 — Testo vigente | Portale Normativo