Art. 1
In vigore dal 14 set 2021
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, è esteso alle importazioni di fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm, ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano o no dichiarati originari della Thailandia, e attualmente classificati con i codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607111111 e 7607191011).
2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dalla Thailandia, a prescindere che siano o no dichiarate originarie della Thailandia, registrate in conformità dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2161, nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.
3. L’importo dei dazi antidumping da riscuotere retroattivamente è quello risultante dall’applicazione del dazio antidumping del 35,6 % applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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