Art. 1
In vigore dal 14 set 2021
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, ed esteso dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, del 16 febbraio 2017, alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati, è esteso alle importazioni di:
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fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg,
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fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no,
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fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no,
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fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no,
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fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no,
attualmente classificati con i codici NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607111910, 7607111930, 7607111940, 7607111950) ed ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607119044, 7607119046, 7607119071, 7607119072), e spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia (codice addizionale TARIC C601).
2. Il prodotto descritto al paragrafo 1 del presente articolo è esentato dal dazio antidumping definitivo se è importato per usi diversi dall’uso domestico. Un’esenzione è subordinata alle condizioni stabilite nelle disposizioni doganali dell’Unione concernenti il regime di uso finale, in particolare nell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione.
3. Il dazio esteso dal paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della Thailandia, registrate in conformità dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162 nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad eccezione delle importazioni per le quali può essere dimostrato che sono state utilizzate per usi diversi dall’uso domestico conformemente al paragrafo 2.
4. L’importo dei dazi antidumping da riscuotere retroattivamente è quello risultante dall’applicazione del dazio antidumping del 30,0 % applicabile a «tutte le altre società».
5. Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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