Art. 2

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1149

In vigore dal 13 set 2021
Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1149 All’articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ove il sostegno di cui all’articolo 48 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sia utilizzato per finanziare le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione, esso deve essere limitato alle seguenti percentuali del contributo dei produttori al fondo di mutualizzazione rispettivamente nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attuazione: 20 %, 16 % e 8 %.»
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