Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/592

In vigore dal 13 set 2021
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/592 Il regolamento delegato (UE) 2020/592 è così modificato: (1) L’articolo 8 è così modificato: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In deroga all’articolo 49, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le operazioni selezionate dal 4 maggio 2020 al 15 ottobre 2021, il contributo finanziario dell’Unione al sostegno dell’assicurazione del raccolto non supera il 70 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori per l’assicurazione:»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «Per le operazioni selezionate dal 16 ottobre 2021 al 15 ottobre 2023, il contributo finanziario dell’Unione al sostegno dell’assicurazione del raccolto non supera l’80 % del costo di tali premi assicurativi.»; (2) All’articolo 10, la data «15 ottobre 2021» è sostituita dalla data «15 ottobre 2022».
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Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/592 (Art. 1 Regolamento (UE) 2021/2026) — Testo vigente | Portale Normativo