Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/592
In vigore dal 13 set 2021
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/592
Il regolamento delegato (UE) 2020/592 è così modificato:
(1)
L’articolo 8 è così modificato:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«In deroga all’articolo 49, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le operazioni selezionate dal 4 maggio 2020 al 15 ottobre 2021, il contributo finanziario dell’Unione al sostegno dell’assicurazione del raccolto non supera il 70 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori per l’assicurazione:»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«Per le operazioni selezionate dal 16 ottobre 2021 al 15 ottobre 2023, il contributo finanziario dell’Unione al sostegno dell’assicurazione del raccolto non supera l’80 % del costo di tali premi assicurativi.»;
(2)
All’articolo 10, la data «15 ottobre 2021» è sostituita dalla data «15 ottobre 2022».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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