Art. 3

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originari dell’Unione e vengono mossi in un paese terzo o una sua regione, per poi essere mossi nuovamente nell’Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o regione

In vigore dal 10 set 2021
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, tra l’articolo 26 e l’articolo 27 è inserito l’articolo 26 bis seguente: «Articolo 26 bis Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originari dell’Unione e vengono mossi in un paese terzo o una sua regione, per poi essere mossi nuovamente nell’Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o regione Le partite di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originarie dell’Unione e vengono mosse in un paese terzo o una sua regione, per poi essere mosse nuovamente nell’Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o regione, sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:1469:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo