Art. 1
Modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originari dell’Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell’Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o territorio
In vigore dal 10 set 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è così modificato:
1.
tra l’articolo 30 e l’articolo 31 è inserito l’articolo 30 bis seguente:
«Articolo 30 bis
Modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originari dell’Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell’Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o territorio
Il certificato sanitario/ufficiale di cui all’, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originari dell’Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell’Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o territorio, corrisponde al modello STORAGE-TC-PAO, redatto conformemente al modello di cui all’allegato III, capitolo 53.»;
2.
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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