Art. 1

Sezione“Quali sono i costi?” nel documento contenente le informazioni chiave generico

In vigore dal 6 set 2021
Il regolamento delegato (UE) 2017/653 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) al primo comma sono aggiunte le lettere da f) a i) seguenti: «f) se applicabile, nei casi in cui l’ideatore di PRIIP faccia parte di un gruppo di società a fini giuridici, amministrativi o commerciali, il nome di tale gruppo; g) se il PRIIP assume la forma di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un fondo di investimento alternativo (FIA), l’OICVM o il FIA, compresi la categoria di azioni o il comparto di investimento, sono chiaramente identificati; h) i dettagli relativi all’autorizzazione, se applicabile; i) se il PRIIP assume la forma di OICVM o di FIA e nei casi in cui un OICVM sia gestito da una società di gestione quale definita nell’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE o se si tratta di una società di investimento di cui all’articolo 27 della stessa direttiva (congiuntamente “società di gestione dell’OICVM”) che esercita in relazione a tale OICVM i diritti sanciti dall’articolo 16 della direttiva, o nei casi in cui un FIA sia gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che esercita in relazione a tale FIA i diritti di cui agli articoli 31, 32 e 33 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), un’ulteriore dichiarazione in merito a tale fatto. (*1)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).»;" b) è aggiunto il comma seguente: «Ai fini del primo comma, lettera g), in caso di un comparto di investimento o di una categoria di azioni, la denominazione dell’OICVM o del FIA segue la denominazione del comparto o della categoria di azioni. Nel caso in cui figuri un numero di codice che identifichi l’OICVM o il FIA, il comparto di investimento o la categoria di azioni, esso fa parte dell’identificazione dell’OICVM o del FIA.»; 2) l’ è così modificato: a) sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater: «2 bis.   Se il PRIIP assume la forma di un OICVM o di un FIA, le informazioni di cui alla sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?” del documento contenente le informazioni chiave comprendono le caratteristiche essenziali di un OICVM o di un FIA che un investitore al dettaglio deve conoscere, anche laddove tali caratteristiche non facciano parte della descrizione degli obiettivi e della politica di investimento presente nel prospetto di un OICVM di cui all’articolo 68 della direttiva 2009/65/CE, oppure della descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, compreso quanto segue: a) le principali categorie di strumenti finanziari ammissibili che sono oggetto d’investimento; b) la possibilità per l’investitore al dettaglio di ottenere, su richiesta, il rimborso delle sue quote dell’OICVM o del FIA, precisando la frequenza delle operazioni di negoziazione di tali quote oppure, se applicabile, precisando l’impossibilità di ottenere il rimborso delle quote su richiesta; c) se l’OICVM o il FIA ha un obiettivo specifico in relazione ad un settore industriale, geografico o ad altro settore di mercato, o a specifiche categorie di attività; d) se l’OICVM o il FIA consente scelte discrezionali circa gli specifici investimenti da realizzare, e se questo approccio si richiama, implicitamente o esplicitamente, a un parametro di riferimento, e, in caso affermativo, a quale; e) se i proventi degli investimenti sono distribuiti sotto forma di dividendi o reinvestiti. Ai fini del primo comma, lettera d), se ci si richiama a un parametro di riferimento, si indica il grado di discrezionalità in relazione a tale parametro, e se l’OICVM o il FIA ha per obiettivo la riproduzione di indici. 2 ter.   La comunicazione di cui al paragrafo 2 bis comprende in particolare le seguenti informazioni, se pertinenti: a) se l’OICVM o il FIA investe in obbligazioni, deve essere indicato se tali obbligazioni sono emesse da società, governi o altre entità, e, se del caso, i requisiti minimi di rating; b) se l’OICVM o il FIA è un fondo d’investimento strutturato, devono essere spiegati, in termini semplici, tutti gli elementi necessari a una corretta comprensione del pay-off e dei fattori che, secondo le previsioni, determinano la performance, compresi, ove necessario, i riferimenti alle informazioni dettagliate sull’algoritmo e sul suo funzionamento riportate nel prospetto dell’OICVM o la descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA; c) se la scelta delle attività è determinata da criteri specifici, deve essere riportata una spiegazione di tali criteri, quali ad esempio “crescita”, “valore” o “dividendi elevati”; d) se vengono utilizzate specifiche tecniche di gestione delle attività, che possono includere operazioni di copertura, arbitraggio o leva finanziaria, devono essere spiegati, in termini semplici, i fattori che, secondo le previsioni, possono determinare la performance dell’OICVM o del FIA. 2 quater.   Le informazioni di cui ai paragrafi 2 bis e 2 ter operano una distinzione tra, da una parte, le grandi categorie di investimenti di cui al paragrafo 2 bis, lettere a) e c), e al paragrafo 2 ter, lettera a), e, dall’altra, l’approccio che dovrà essere adottato in materia da una società di gestione dell’OICVM o da un GEFIA come indicato al paragrafo 2 bis, lettera d), e al paragrafo 2 ter, lettere b), c) e d). La sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?” del documento contenente le informazioni chiave può comprendere elementi diversi da quelli elencati ai paragrafi 2 bis e 2 ter, tra cui la descrizione della strategia d’investimento dell’OICVM o del FIA, qualora tali elementi siano necessari per descrivere adeguatamente gli obiettivi e la politica d’investimento dell’OICVM o del FIA.»; b) sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti: «6.   Se il PRIIP assume la forma di un OICVM o di un FIA, l’individuazione e la spiegazione dei rischi di cui agli allegati II e III del presente regolamento sono coerenti con la procedura interna di individuazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi adottata dalle società di gestione dell’OICVM in conformità della direttiva 2009/65/CE o dai GEFIA in conformità della direttiva 2011/61/UE. Qualora una società di gestione gestisca più di un OICVM o un GEFIA gestisca più di un FIA, i rischi vengono individuati e spiegati in maniera coerente. 7.   Se il PRIIP assume la forma di un OICVM o di un FIA, la sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?” del documento contenente le informazioni chiave include, per ogni Stato membro in cui l’OICVM o il FIA è commercializzato, le informazioni seguenti: a) il nome del depositario; b) dove e come ottenere ulteriori informazioni relative all’OICVM o al FIA, copie del prospetto dell’OICVM o copie della descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA, l’ultima relazione annuale e le relazioni semestrali successive dell’OICVM di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2009/65/CE, o l’ultima relazione annuale del FIA di cui all’articolo 22 della direttiva 2011/61/UE, con la menzione della/e lingua/e in cui tali documenti sono disponibili e del fatto che possono essere ottenuti gratuitamente; c) dove e come ottenere informazioni pratiche, compreso dove reperire i prezzi più recenti delle quote.»; 3) l’articolo 5 è così modificato: a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «Se del caso, è aggiunta un’avvertenza ben evidente relativa ai costi aggiuntivi che possono essere imposti da parte delle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o li vendono.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Nella tabella “Composizione dei costi” nella sezione intitolata “Quali sono i costi?” del documento contenente le informazioni chiave, gli ideatori di PRIIP specificano gli indicatori sintetici per i tipi di costi seguenti: a) costi una tantum, come i costi di ingresso e di uscita; b) costi ricorrenti, separando i costi per le operazioni di portafoglio da altri costi ricorrenti; c) oneri accessori, come le commissioni di performance o il carried interest (commissione di overperformance).»; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli ideatori di PRIIP descrivono ciascuno dei diversi costi indicati nella tabella “Composizione dei costi” nella sezione intitolata “Quali sono i costi?” del documento contenente le informazioni chiave, in conformità dell’allegato VII, specificando dove e come tali costi potrebbero essere diversi dai costi effettivamente sostenuti dall’investitore al dettaglio o potrebbero dipendere dalla scelta di quest’ultimo di esercitare o meno determinate opzioni.»; 4) all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo 3 seguente: «3.   Per gli OICVM quali definiti al punto 1, lettera a), dell’allegato VIII, per i FIA quali definiti al punto 1, lettera b), dello stesso allegato, o per i prodotti d’investimento assicurativi “unit-linked” quali definiti al punto 1, lettera c), dello stesso allegato, la sezione intitolata “Altre informazioni rilevanti” del documento contenente le informazioni chiave comprende: a) un link a un sito web o un riferimento a un documento in cui sono rese disponibili le informazioni sulla performance passata pubblicate dall’ideatore di PRIIP ai sensi dell’allegato VIII; b) il numero di anni per cui sono presentati i dati sulla performance passata. Per i PRIIP di cui all’allegato II, parte 1, punto 5, che sono fondi aperti, o per altri PRIIP a sottoscrizione aperta, i calcoli dello scenario di performance precedente sono pubblicati mensilmente e la sezione intitolata “Altre informazioni rilevanti” specifica dove è possibile reperire tali calcoli.»; 5) il titolo del capo II è sostituito dal seguente: «CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER I PRIIP CHE OFFRONO UNA SERIE DI OPZIONI DI INVESTIMENTO »; 6) all’articolo 10, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) un documento contenente le informazioni chiave per ciascuna opzione di investimento sottostante offerta dal PRIIP conformemente al capo I, comprese le informazioni sul PRIIP nel suo complesso, e ciascun documento contenente le informazioni chiave contempla il caso in cui un investitore al dettaglio investa in una sola opzione di investimento; b) un documento contenente le informazioni chiave generico che descrive il PRIIP conformemente al capo I, ove non diversamente previsto negli articoli da 11 a 14, compresa una descrizione in merito a dove poter reperire le informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante.»; 7) all’articolo 11, la lettera c) è soppressa; 8) l’articolo 12 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera d) è soppressa; b) il paragrafo 2 è soppresso; 9) gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 13 Sezione“Quali sono i costi?” nel documento contenente le informazioni chiave generico Nella sezione intitolata “Quali sono i costi?”, in deroga all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue: a) se i costi del PRIIP diversi dai costi per l’opzione di investimento sottostante non possono essere indicati con un unico numero, compreso se tali costi variano a seconda dell’opzione di investimento sottostante selezionata: i) la serie dei costi del PRIIP nelle tabelle “Andamento dei costi nel tempo” e “Composizione dei costi” di cui all’allegato VII; ii) una dichiarazione da cui risulti che i costi per l’investitore al dettaglio variano a seconda delle opzioni di investimento sottostante; b) se i costi del PRIIP diversi dai costi delle opzioni di investimento sottostante possono essere indicati con un unico numero: i) tali costi indicati separatamente dalla serie dei costi per le opzioni di investimento sottostante offerte dal PRIIP nelle tabelle “Andamento dei costi nel tempo” e “Composizione dei costi” di cui all’allegato VII; ii) una dichiarazione da cui risulti che i costi totali per l’investitore al dettaglio consistono in una combinazione dei costi per le opzioni di investimento sottostante scelte e di altri costi del PRIIP e variano a seconda delle opzioni di investimento sottostante. Articolo 14 Informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante Le informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante di cui all’articolo 10, lettera b), sono fornite in un documento informativo specifico che integra il documento contenente le informazioni chiave generico. Gli ideatori di PRIIP includono per ciascuna opzione di investimento sottostante tutti i seguenti dati: a) una segnalazione relativa alla comprensibilità, se rilevante; b) gli obiettivi dell’investimento, i mezzi per conseguirli e il mercato cui il PRIIP è destinato, conformemente all’, paragrafi 2 e 3; c) un indicatore sintetico di rischio, con la relativa spiegazione testuale, e scenari di performance, di cui all’articolo 3; d) una presentazione dei costi, conformemente all’articolo 5, compresa una dichiarazione relativa a se tali costi includono tutti i costi del PRIIP o meno, nel caso in cui l’investitore al dettaglio investa solo in tale opzione di investimento specifica; e) per le opzioni di investimento sottostante che sono OICVM quali definiti al punto 1, lettera a), dell’allegato VIII, FIA quali definiti al punto 1, lettera b), dello stesso allegato, o prodotti d’investimento assicurativi «unit-linked» quali definiti al punto 1, lettera c), dello stesso allegato, le informazioni relative alla performance passata come previsto dall’articolo 8, paragrafo 3. Le informazioni di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo seguono la struttura delle parti pertinenti del modello stabilito dall’allegato I.»; 10) è inserito il seguente capo II bis: «CAPO II bis DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER TALUNI OICVM E FIA Articolo 14 bis Comparti di investimento degli OICVM o dei FIA 1.   Nel caso in cui un OICVM o un FIA si componga di due o più comparti di investimento, per ogni singolo comparto si produce un distinto documento contenente le informazioni chiave. 2.   Ciascun documento contenente le informazioni chiave di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti nella sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?”: a) una dichiarazione attestante che il documento contenente le informazioni chiave descrive un comparto di un OICVM o di un FIA, e, se del caso, che il prospetto dell’OICVM o la descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM o FIA menzionato all’inizio del documento stesso; b) una dichiarazione che precisi se le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge o meno, e le conseguenze che ciò può avere per l’investitore; c) una dichiarazione che precisi se l’investitore al dettaglio ha o meno il diritto di scambiare le quote che detiene in un comparto con quote di un altro comparto, e, se sì, dove ottenere informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto. 3.   Qualora la società di gestione dell’OICVM o il GEFIA applichi una commissione all’investitore al dettaglio che scambia le quote del proprio investimento ai sensi del paragrafo 2, lettera c), e tale commissione differisca dalla commissione standard per l’acquisto o la vendita di quote, questa commissione viene indicata separatamente nella sezione intitolata “Quali sono i costi?” del documento contenente le informazioni chiave. Articolo 14 ter Categorie di azioni degli OICVM o dei FIA 1.   Nel caso in cui un OICVM o un FIA si componga di più di una categoria di quote o di azioni, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori viene elaborato per ciascuna categoria di quote o di azioni. 2.   Il documento contenente le informazioni chiave relativo a due o più categorie di uno stesso OICVM o FIA può essere raggruppato in un unico documento contenente le informazioni chiave, a condizione che il documento finale risponda pienamente a tutti i requisiti relativi alla lunghezza, alla lingua e alla presentazione del documento contenente le informazioni chiave. 3.   La società di gestione dell’OICVM o il GEFIA può selezionare una categoria che rappresenti una o più categorie dell’OICVM o del FIA, a condizione che la scelta sia corretta, chiara e non fuorviante per gli investitori al dettaglio potenziali delle altre categorie rappresentate. In questi casi, la sezione intitolata “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?” del documento contenente le informazioni chiave contiene la spiegazione del rischio sostanziale applicabile a qualsiasi delle altre categorie rappresentate. Il documento contenente le informazioni chiave basato sulla categoria rappresentativa può essere fornito agli investitori al dettaglio delle altre categorie. 4.   In una categoria composita rappresentativa ai sensi del paragrafo 3 non possono confluire categorie diverse. 5.   La società di gestione dell’OICVM o il GEFIA conserva traccia di quali sono le altre categorie rappresentate dalla categoria rappresentativa di cui al paragrafo 3 e dei motivi che ne giustificano la scelta. 6.   Se applicabile, la sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?” del documento contenente le informazioni chiave viene integrata con l’indicazione della categoria selezionata come categoria rappresentativa, utilizzando il termine con il quale tale categoria è designata nel prospetto OICVM o nella descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA. 7.   Tale sezione precisa anche se gli investitori al dettaglio possono ottenere informazioni circa le altre categorie degli OICVM o dei FIA commercializzate nel proprio Stato membro. Articolo 14 quater OICVM o FIA come fondo di fondi 1.   Qualora l’OICVM investa una parte significativa delle sue attività in altri OICVM o altri organismi di investimento collettivo ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/65/CE, la descrizione degli obiettivi e della politica d’investimento dell’OICVM che figura nel documento contenente le informazioni chiave contiene una breve spiegazione del modo in cui gli altri organismi di investimento collettivo sono selezionati su base continua. Se l’OICVM è un fondo di fondi speculativi, il documento contenente le informazioni chiave comprende le informazioni relative all’acquisto di FIA non UE non sottoposti a vigilanza. 2.   Se il FIA investe una parte significativa delle sue attività in altri OICVM o FIA, i paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis. Articolo 14 quinquies OICVM feeder 1.   Per gli OICVM feeder quali definiti all’articolo 58 della direttiva 2009/65/CE, il documento contenente le informazioni chiave riporta, nella sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?”, le informazioni seguenti specifiche per l’OICVM feeder: a) una dichiarazione che indichi che il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave e le relazioni e i conti periodici dell’OICVM master sono disponibili per gli investitori al dettaglio dell’OICVM feeder che ne facciano richiesta, e che spieghi come questi documenti possano essere ottenuti e in quale/i lingua/e; b) una dichiarazione che precisi se i documenti di cui alla lettera a) del presente paragrafo sono disponibili esclusivamente su copia cartacea o su un altro supporto durevole, e se per i documenti che non devono essere forniti gratuitamente ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 5, della direttiva 2009/65/CE è applicabile una commissione; c) una dichiarazione che precisi se l’OICVM master è stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stabilito l’OICVM feeder, e se ciò può incidere sul regime fiscale applicabile all’OICVM feeder; d) le informazioni sulla parte di attività dell’OICVM feeder investita nell’OICVM master; e) una descrizione degli obiettivi e della politica d’investimento dell’OICVM master, integrata, a seconda dei casi, da uno dei seguenti elementi: i) una dichiarazione che indichi che i rendimenti dell’investimento nell’OICVM feeder sono molto simili a quelli dell’investimento nell’OICVM master; oppure ii) una spiegazione che indichi come e perché i rendimenti dell’investimento nell’OICVM feeder e nell’OICVM master possono essere diversi. 2.   Nei casi in cui il profilo di rischio e di rendimento dell’OICVM feeder differisce per un aspetto sostanziale da quello dell’OICVM master, questo fatto e la ragione che lo spiega figurano nella sezione intitolata “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?” del documento contenente le informazioni chiave. 3.   I rischi di liquidità e la relazione tra le modalità di acquisto e di rimborso per l’OICVM master e l’OICVM feeder sono spiegati nella sezione intitolata “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?” del documento contenente le informazioni chiave. Articolo 14 sexies OICVM o FIA strutturati I fondi di investimento strutturati sono OICVM o FIA che forniscono agli investitori al dettaglio, a certe date prestabilite, pay-off basati su un algoritmo e legati alla performance, all’evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o OICVM o FIA con caratteristiche simili.»; 11) all’articolo 15, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera d): «d) se gli scenari di performance si basano su parametri di riferimento o variabili proxy adeguati, la coerenza dei parametri di riferimento o delle variabili proxy con gli obiettivi del PRIIP.»; 12) è inserito il seguente capo IV bis: «CAPO IV bis RIMANDI Articolo 17 bis Uso di rimandi ad altre fonti di informazione Fatto salvo l’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1286/2014, nel documento contenente le informazioni chiave possono essere inclusi rimandi ad altre fonti di informazione, compresi il prospetto e le relazioni annuali o semestrali, a condizione che tutte le informazioni necessarie agli investitori al dettaglio per comprendere gli elementi essenziali del loro investimento figurino nel documento contenente le informazioni chiave. Sono consentiti rimandi al sito web del PRIIP o dell’ideatore del PRIIP, anche alle parti di tali siti dove figurano i prospetti e le relazioni periodiche. I rimandi di cui al primo comma orientano l’investitore al dettaglio verso la specifica sezione della fonte di informazione pertinente. Nel documento contenente le informazioni chiave possono essere usati diversi rimandi, ma il loro numero deve essere ridotto al minimo.»; 13) all’articolo 18, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L’articolo 14, paragrafo 2, si applica fino al 30 giugno 2022.»; 14) l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; 15) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; 16) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; 17) l’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento; 18) l’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento; 19) l’allegato VI è modificato in conformità dell’allegato VI del presente regolamento; 20) l’allegato VII è sostituito dal testo che figura nell’allegato VII del presente regolamento; 21) il testo che figura nell’allegato VIII del presente regolamento è aggiunto come allegato VIII.
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