Art. 1

In vigore dal 3 set 2021
1.   L'allegato del regolamento delegato (UE) 2020/1534 è così modificato: «Toyoshima Share Yidu Foods Co.» è sostituita da «Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei». 2.   A decorrere dal 31 marzo 2021, il codice addizionale TARIC A889, precedentemente attribuito a Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd, si applica a Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei. Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all', paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 per quanto riguarda Toyoshima Share Yidu Foods Co.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2021/1447 — Testo vigente | Portale Normativo