Art. 2

In vigore dal 27 ago 2021
Gli alimenti trasformati a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini contenenti granturco o prodotti derivati dal granturco e commercializzati legalmente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono rimanere sul mercato fino al loro termine minimo di conservazione o alla loro data di scadenza. I prodotti alimentari elencati ai punti da 8.2.2 a 8.2.9 dell’allegato e commercializzati legalmente prima del 1o settembre 2022 possono rimanere sul mercato fino al loro termine minimo di conservazione o alla loro data di scadenza.
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