Art. 3

Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza

In vigore dal 25 ago 2021
Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza 1.   L’esenzione dall’obbligo di sbarco a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica nel Mar Mediterraneo occidentale: a) alla cappasanta (Pecten jacobaeus) catturata con draghe automatiche (HMD) fino al 31 dicembre 2022; b) alle vongole (Venerupis spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) fino al 31 dicembre 2022; c) alle vongole (Venus spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) fino al 31 dicembre 2022; d) allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con qualsiasi rete a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) nei mesi da gennaio a giugno e da settembre a dicembre, ogni anno fino al 31 dicembre 2024; e) allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse e trappole (FPO, FIX) fino al 31 dicembre 2024; f) all’occhialone (Pagellus bogaraveo) catturato con ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) fino al 31 dicembre 2023; g) all’astice (Homarus gammarus) catturato con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX) fino al 31 dicembre 2023; h) all’aragosta (Palinuridae) catturata con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX) fino al 31 dicembre 2023. 2.   La cappasanta (Pecten jacobaeus), le vongole (Venerupis spp. e Venus spp.), lo scampo (Nephrops norvegicus), l’occhialone (Pagellus bogaraveo), l’astice (Homarus gammarus) e l’aragosta (Palinuridae) catturati nelle condizioni di cui al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente nella zona in cui sono stati catturati. 3.   Entro il 1o maggio 2022 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell’esenzione di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Lo CSTEP valuta i dati e le informazioni presentati al più tardi entro il 31 luglio 2022.
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Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza (Art. 3 Regolamento (UE) 2021/2066) — Testo vigente | Portale Normativo