Art. 3
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza
In vigore dal 25 ago 2021
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza
1. L’esenzione dall’obbligo di sbarco a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica nel 2022 al rombo chiodato (Psetta maxima) catturato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbrocco (GNS).
2. Il rombo chiodato (Psetta maxima) catturato nelle circostanze di cui al paragrafo 1 è rilasciato immediatamente nella zona dove è stato catturato.
3. Entro il 1o maggio 2022 gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nella pesca del rombo chiodato nel Mar Nero presentano alla Commissione dati supplementari sulle stime di sopravvivenza relative alla pesca del rombo chiodato con reti da imbrocco e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell’esenzione di cui al paragrafo 1. Lo CSTEP valuta tali dati entro il 31 luglio 2022.
Storico versioni
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