Art. 3

Disposizioni transitorie

In vigore dal 25 ago 2021
Disposizioni transitorie 1.   Gli articoli 38 e 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 continuano ad applicarsi ai periodi contingentali in corso per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4099 e 09.4104. 2.   Salvo disposizione contraria degli allegati da II a XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, se il periodo contingentale di un dato contingente tariffario è già iniziato alla data di entrata in vigore del presente regolamento la differenza tra il nuovo quantitativo e i quantitativi già assegnati è messa a disposizione delle domande presentate dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso di periodi contingentali suddivisi in sottoperiodi, la differenza tra il nuovo quantitativo e i quantitativi già assegnati è ripartita in parti uguali tra i sottoperiodi rimanenti. 3.   Ai fini del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, il quantitativo disponibile per il resto del periodo contingentale in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento è pari alla differenza tra il nuovo quantitativo e i quantitativi già assegnati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. In caso di aumento dei quantitativi di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, se alla data di entrata in vigore del presente regolamento il periodo contingentale pertinente è già iniziato e il quantitativo precedentemente disponibile è esaurito, la differenza tra il nuovo quantitativo e il quantitativo precedente è assegnata agli operatori secondo l’ordine cronologico della data di accettazione della dichiarazione doganale per immissione in libera pratica. Gli operatori che hanno importato merci fuori contingente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono rimborsati della differenza di dazio già corrisposto. In caso di riduzione dei quantitativi di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, se alla data di entrata in vigore del presente regolamento il periodo contingentale pertinente è già iniziato ed è già stato immesso in libera pratica un quantitativo superiore a quello modificato stabilito dal presente regolamento, gli operatori non sono tenuti a corrispondere il dazio pieno per i quantitativi contingentali importati che superano i nuovi volumi disponibili.
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