Art. 1

In vigore dal 24 ago 2021
Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilizzare le risorse per l’acquisto dei prodotti da imputare all’esercizio contabile 2022 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, definiti a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, sono fissati a 0 %.
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