Art. 6
Dispositivi alternativi
In vigore dal 13 ago 2021
Dispositivi alternativi
I dispositivi alternativi che possono essere utilizzati dalle imprese di investimento per il versamento della remunerazione variabile ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera k), della direttiva (UE) 2019/2034, previa approvazione dell’autorità competente, soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a)
il dispositivo alternativo contribuisce all’allineamento della remunerazione variabile con gli interessi a lungo termine dell’impresa di investimento, dei suoi creditori e dei suoi clienti;
b)
il dispositivo alternativo è soggetto a una politica di conservazione concepita per allineare gli incentivi del singolo con gli interessi a lungo termine dell’impresa di investimento, dei suoi creditori e dei suoi clienti, e il periodo di conservazione è di almeno sei mesi;
c)
l’importo ricevuto nell’ambito di un dispositivo alternativo e le condizioni applicabili sono ben documentati e trasparenti per il membro del personale che riceve una remunerazione variabile nell’ambito di tale dispositivo;
d)
per gli importi ricevuti nell’ambito di dispositivi di differimento e conservazione, il dispositivo alternativo garantisce che il personale non possa accedere alla parte differita della remunerazione variabile, trasferirla o riscattarla durante tali periodi;
e)
il dispositivo alternativo non prevede l’aumento del valore della remunerazione variabile percepita durante i periodi di differimento mediante pagamenti di interessi o altri dispositivi simili diversi da quelli che soddisfano le condizioni di cui alla lettera f);
f)
se il dispositivo alternativo consente di modificare in modo predeterminato il valore ricevuto come remunerazione variabile durante i periodi di differimento e di conservazione, sulla base dei risultati dell’impresa di investimento o delle attività gestite, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
i)
la variazione del valore si basa su indicatori di risultato predefiniti che si basano sulla qualità del credito dell’impresa di investimento o sui risultati delle attività gestite;
ii)
se si devono applicare il differimento e la conservazione, le variazioni di valore dovrebbero essere calcolate almeno una volta all’anno e alla fine del periodo di conservazione;
iii)
il tasso di possibili variazioni di valore positive e negative dovrebbe essere ugualmente basato sul livello di variazioni positive o negative della qualità del credito o dei risultati misurati;
iv)
se la variazione di valore di cui al punto i) è basata sui risultati delle attività gestite, la percentuale di variazione di valore è esclusivamente quella delle attività gestite;
v)
se la variazione di valore di cui al punto i) è basata sulla qualità del credito dell’impresa di investimento, la percentuale di variazione di valore è limitata alla percentuale dei ricavi lordi totali annui rispetto ai fondi propri totali dell’impresa di investimento;
g)
il dispositivo alternativo non ostacola l’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera m), della direttiva (UE) 2019/2034.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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