Art. 1
Programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari
In vigore dal 12 ago 2021
Programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari
1. Gli Stati membri stabiliscono programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari nell'ambito dei rispettivi piani di controllo nazionali pluriennali. Essi aggiornano ogni anno il loro programma pluriennale.
2. I programmi sono basati sul rischio e volti a valutare l'esposizione dei consumatori e l'osservanza del regolamento (CE) n. 396/2005. In essi devono essere specificati almeno i seguenti elementi:
a)
i prodotti da sottoporre a campionamento;
b)
il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare;
c)
gli antiparassitari da analizzare;
d)
i criteri applicati ai fini dell'elaborazione dei programmi, tra cui, in particolare:
i)
le combinazioni antiparassitario/prodotto da selezionare;
ii)
il numero di campioni prelevati, rispettivamente, per i prodotti della produzione nazionali e per quelli esteri;
iii)
il consumo dei prodotti, rispetto alla dieta alimentare nazionale;
iv)
il programma di controllo dell'Unione; e
v)
i risultati dei precedenti programmi nazionali pluriennali di controllo.
3. Gli Stati membri partecipano al programma pluriennale di controllo dell'Unione conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 396/2005.
Storico versioni
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