Art. 1
In vigore dal 10 ago 2021
Il regolamento (CE) n. 1597/2002 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
L’elenco nazionale di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 1999/105/CE è presentato da ciascuno Stato membro tramite il formato del sistema di informazione sui materiali forestali di moltiplicazione della Commissione (*1) e in conformità a tale formato.
(*1) https://ec.europa.eu/forematis/»;"
2)
l’allegato è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:1324:oj#art-1