Art. 1

In vigore dal 9 ago 2021
L’, secondo comma, della decisione 2008/968/CE è così rettificato: «L’aggiunta di olio fungino estratto da Mortierella alpina in alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento è limitata dal suo tenore di acido arachidonico, in conformità delle norme di cui all’allegato I, punto 5.7, e all’allegato II, punto 4.7, della direttiva 2006/141/CE. Il suo uso in alimenti per lattanti deve essere conforme alle disposizioni della direttiva 89/398/CEE del Consiglio (*1) relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare.
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